Si, potrà presentare domanda esclusivamente per la realizzazione di servizi didattico esperienziali di cui all’art. 10 comma 2 punto 2.1 lettera c) del Bando, purché sia già iscritta nell’“Elenco regionale delle Fattorie Didattiche” o si iscriva entro la prima domanda di pagamento (cfr. art. 12.2 comma 4 lettera u)
Descrizione Bando e Aggiornamenti
Bandi per la creazione e lo sviluppo di servizi al turista, anche in ottica di fruibilità e accessibilità per tutti.
BANDO 1 - per aziende agricole (operazione 6.4.1)
Per fornire informazioni utili e per accompagnare gli interessati nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando, il GAL propone i seguenti incontri:
- Giovedì 13/02/2020 ore 16.30: Sala Congressi dell’Unione Montana Alta Langa (Bossolasco, Piazza Oberto 1)
- Mercoledì 19/02/2020 ore 17.00: Sala della Resistenza – Comune di Alba (Alba, Piazza Risorgimento 1)
BANDO 2 - per microimprese non agricoe (operazione 6.4.2)
Per fornire informazioni utili e per accompagnare gli interessati nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando, il GAL propone i seguenti incontri:
- Giovedì 13/02/2020 ore 14.30: Sala Congressi dell’Unione Montana Alta Langa (Bossolasco, Piazza Oberto 1)
- Mercoledì 19/02/2020 ore 14.30: Sala Conferenze dell'Associazione Commercianti Albesi (Alba, Piazza San Paolo 3)
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader, vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria e accogliendo doverosamente l'invito al comune senso di responsabilità e di solidarietà, ha deliberato la proroga di oltre due mesi dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per i Bandi sui Servizi al Turista (Misura 6, Sotto Misura 6.4, Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte), rivolti rispettivamente alle aziende agricole e alle microimprese del settore turistico.
Finalità
Ampliare la gamma di offerta turistica creando e sviluppando nuovi servizi turistici – diversi da pernottamento, ristorazione, enogastronomia e food-wine – che consentano al turista di conoscere e vivere il territorio.
Beneficiari e Interventi Finanziabili
BANDO 1 - per aziende agricole (operazione 6.4.1)
BANDO 2 - per microimprese non agricoe (operazione 6.4.2)
Potrà essere finanziata la creazione di nuovi servizi, o il potenziamento di quelli già esistenti, nell’ambito del turismo outdoor (cicloturismo, ciclo-escursionismo, turismo equestre, trekking, escursionismo), del wellness (piscine, saune e hammam, aree fitness, percorsi vita e benessere indoor e outdoor), della didattica esperienziale (piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori e spazi attrezzati per attività didattiche, con esclusione delle sale degustazione), dei servizi di trasporto e mobilità (mezzi per turisti, biciclette e bagagli, punti di rifornimento per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale…), con particolare attenzione al turismo accessibile “for all” volto ad incrementare il livello di fruibilità dei servizi turistici da parte delle persone in difficoltà o con esigenze specifiche.
FAQ
Non necessariamente, ma vale il combinato disposto delle seguenti previsioni normative. La Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "Disciplina dell'agriturismo" prevede · all’art. 2 comma 3: "Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”. · all’art. 4 comma 5: “Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo”. Si richiama altresì la Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019: · art. 25 comma 3: “Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie; b) locare ad uso turistico camere con l’eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell’ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l’uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti; c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell’articolo 26; d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino); e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.” · art. 25 comma 4: “Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro”.
Si, ma con alcuni accorgimenti. - L’art. 10 comma 2, prima di indicare puntualmente gli interventi ammissibili, premette “non ricadenti in ospitalità / enogastronomia / food-wine, e che non prevedano la creazione di posti letto o coperti”; quindi non sono ammissibili interventi volti alla creazione di nuovi posti letto [a meno della deroga prevista per i “servizi volti a favorire lo sviluppo di un turismo accessibile “for all”” di cui all’art. 10 comma 2 lettera d)]; - L’art. 10 comma 2 punto 2.1 lettera e) del Bando prevede - nell’ambito servizi di trasporto, mobilità e accessori - le tipologie ammissibili “allestimento aree camper presso le strutture ricettive/ristorazione” e “altri servizi riferibili al presente ambito”, tra cui è possibile ricomprendere le aree camper e i campeggi; - Dal combinato disposto di quanto sopra ne deriva che è possibile finanziare, ad esempio, l’allestimento di aree o piazzole di sosta per camper/ tende/ roulotte con i relativi servizi (servizi, punto acqua, luce, ecc…), mentre non è possibile finanziare interventi che prevedano la creazione di posti letto o coperti (come ad es. l’acquisto di case mobili e/o bungalow).
L’adesione dell’impresa richiedente a reti/circuiti/itinerari/accordi afferenti la promozione e/o la commercializzazione dell’offerta turistica locale è una condizione di ammissibilità, che (come indicato all’art. 5) può avvenire alternativamente con una delle seguenti modalità: a) adesione a reti/circuiti/itinerari territoriali di promozione e/o commercializzazione esistenti o costituendi (es. Strade, Itinerari, Club di Prodotto, ecc…) b) adesione ad accordi commerciali con operatori turistici locali (consorzi, tour operator, altri operatori della filiera operanti nella fase della commercializzazione, ecc… con esclusione quindi di altre strutture ricettive, agriturismi, ecc…) Quindi è sufficiente avere stipulato un accordo con uno solo dei soggetti di cui alle lettere a) e b) (purché di carattere locale) e non è necessario che siano presenti entrambi. L’adesione va dimostrata compilando entrambi i seguenti documenti: a) Allegato 1, paragrafo 9 “DESCRIZIONE DELLE RETI/CIRCUITI/ITINERARI/ACCORDI CUI L’IMPRESA ADERISCE O INTENDE ADERIRE”, b) Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI ADESIONE O IMPEGNO AD ADERIRE A RETI / CIRCUITI / ITINERARI / ACCORDI”, inserendo le clausole degli accordi tra le parti. Per l’assegnazione dei punteggi si veda l’art. 18 criterio D4): la valutazione sarà fatta sia in relazione al numero di reti a cui si aderisce (2 punti per almeno 2 reti, 3 punti da 3 reti in su), sia sul livello di articolazione ed approfondimento degli elementi dell’accordo (da 0 a 5 punti).
No. L’elenco dei potenziali richiedenti e beneficiari è riservato esclusivamente alle forme imprenditoriali indicate all’art. 3 comma 1 del Bando, in cui si richiama la descrizione di micro-impresa definita come segue all’art. 2 “impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 8 della Legge 580/1993 e dell’art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014)” Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 3, lettera b), “non è ammessa la presentazione di domande da parte di associazioni, con o senza scopo di lucro, anche se esercitanti attività economica/commerciale e in possesso di Repertorio Economico Amministrativo”.
Si, purché costituiti in una delle forme imprenditoriali indicate all’art. 3 comma 1 del Bando, in cui si richiama la descrizione di micro-impresa definita come segue all’art. 2 “impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 8 della Legge 580/1993 e dell’art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014)”. Quindi per poter essere ammessi, i B&B devono essere gestiti in forma imprenditoriale e non privata.
Nuova RispostaIl Bando 6.4.2 è riservato alle micro imprese non agricole operanti nell’ambito dell’accoglienza, dell’ospitalità e della ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), della ristorazione tipica (limitatamente agli esercizi di tipologia 3 e 4 come definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008), della fornitura di servizi al turista, da comprovare attraverso coerenti Codici ATECO rilevabili da Visura Camerale. In particolare si riportano le descrizioni delle tipologie 3 e 4 indicate all’art. 2 del Regolamento Regionale 2/R 2008: “c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda; d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale”. Occorre dunque verificare in quale tipologia di attività e categoria rientra l’impresa.
Una impresa con sola attività di “Agenzia di Viaggi e Turismo” non può presentare domanda, come indicato all’art. 3 comma 3 lettera c): “Non è ammessa la presentazione di domande da parte di …omissis... imprese che esercitino esclusivamente l’attività di intermediazione nel settore del turismo (Tour Operator, Agenzie di Viaggio, altri soggetti…); tali soggetti potranno risultare ammissibili nel solo caso in cui la domanda di contributo riguardi la realizzazione di servizi inclusi nella Tipologia A di cui all’art. 10 comma 2 punto 2.1”. Nel caso in cui invece l’Agenzia di Viaggi abbia acquisito (o intenda acquisire) ulteriori codici ATECO specifici e relativi ad attività in linea con quelle indicate all’art. 3 comma 1 e comma 5 e rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili e negli ambiti indicati all’art. 10 comma 2 punto 2.1 “Tipologia A”, tale impresa può essere ammessa, naturalmente comprovando con elementi dettagliati e precisi che l’attività concreta che andrà a svolgere rientri tra le finalità indicate all’art. 9. In ogni caso rimane esclusa l’attività di intermediazione di servizi turistici e loro commercializzazione, ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera w).
Il Divieto di cumulabilità (art. 15) riguarda tutti gli aiuti o i sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici, quindi anche eventuali esenzioni INAIL, agevolazioni contributive, crediti d’imposta, contributi in conto interessi, ecc…. Il regime forfettario non è invece considerato come agevolazione/contributo e quindi non preclude l’ottenimento di contributi sul Bando GAL.
No, tutte le attrezzature e i beni devono essere acquistati ex novo e non sono ammesse spese per “noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate” (Art. 11 – comma 3 – lettera h). Per le attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza, sono previste particolari condizioni inerenti il vincolo di destinazione d’uso; in base all’art. 12.2 comma 4 lettera l), “il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e …omissis… un vincolo di destinazione d’uso di 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d’uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc…) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL”.
Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di animali in nessuno degli ambiti di servizio previsti all’art. 10 comma 2, quindi neanche per l’ippoturismo o per i laboratori didattici. Per i servizi di ippoturismo, o per altri servizi che potessero richiedere la presenza di animali per essere erogati, è invece ammissibile la realizzazione di lavori e l’acquisto di arredi, strumenti, equipaggiamenti, attrezzature per il ricovero degli animali stessi e per l’erogazione del servizio al turista (ad es. tettoie di ricovero per i cavalli, aree di sosta attrezzate su percorsi ippici aziendali, recinti attrezzati, ecc...), purché sia evidente il collegamento tra gli investimenti e l’erogazione del servizio al turista.
Ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera b), sono ammissibili le seguenti spese immateriali: “acquisto/realizzazione di programmi informatici e software strettamente connessi al servizio turistico offerto; realizzazione di siti web esclusivamente per l’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo del servizio” Pertanto è ammesso l’acquisto di software che consentano la prenotazione/gestione dei servizi offerti al turista, servizi che dovranno evidentemente essere inclusi in uno dei cinque ambiti previsti all’art. 10 comma 2 punto 2.1.
Si, purché specificatamente connessi al servizio turistico oggetto di domanda.
Si, in quanto rientrante tra i “servizi di trasporto, mobilità e accessori” come definiti all’art. 2 comma 2 lettera v) e dettagliati tra gli interventi ammissibili all’art. 10 comma 2 punto 2.1 lettera e). Si ricorda che trattandosi di veicoli, anche per gli scooter vale la condizione di ammissibilità prevista all’art. 12.2 comma 4 lettera e), compreso il punto e.4) che prevede che i veicoli debbano essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie; alla luce di quest’ultima previsione, almeno un veicolo tra quelli acquistati deve essere attrezzato per il trasporto di utenti con disabilità motoria, tenendo presente la coerenza tra le caratteristiche del veicolo e le caratteristiche del target di turista interessato a questa esperienza turistica. Si ritiene che l’intervento non rientri nell’ambito “servizi di supporto alla fruizione del turismo outdoor” di cui all’art. 10 comma 2 punto 2.1 lettera a) alla luce della definizione di “Servizi outdoor” data all’art. 2 comma 2 lettera s) legata al turismo verde, attivo, sportivo.
La realizzazione di sentieri è ammissibile esclusivamente all’interno di terreni di proprietà dell’azienda e solo se direttamente funzionali all’erogazione di un servizio turistico ricompreso in almeno uno dei cinque ambiti dell’art. 10 comma 2 punto 2.1 lettera, ad esempio per percorsi aziendali di ippoturismo, piste di bike park, sentieri didatticoesperienziali, passaggi destinati a percorsi vita e benessere outdoor, ecc. I suddetti esempi di sentieri non sono da confondere con l’apertura di “piste forestali” che sono passaggi di una certa ampiezza (superiore ai sentieri) la cui funzione è quella di accedere ai fondi per l’esercizio delle attività forestali con adeguati mezzi; per questo la progettazione e la realizzazione di piste forestali non è ammissibile ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g).
Per la redazione del computo metrico estimativo dovrà essere utilizzato il Prezziario della Regione Piemonte (nelle voci ritenute più congrue rispetto all’intervento da realizzare), nell’ultima edizione vigente al momento della data di pubblicazione del Bando. Si ricorda che per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell’art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.. Inoltre il computo metrico dovrà essere strutturato per sezioni in modo che siano chiaramente individuabili gli investimenti e i relativi costi riferibili alle diverse tipologie di investimento ammissibile A – B – C – D di cui all’art. 10.
La risposta a questa domanda dipende dalle attività di servizio e dal settore di appartenenza dell’impresa, con particolare riferimento agli agriturismi e alle strutture ricettive e di ristorazione, per cui si rinvia ai consulenti contabili e fiscali. In questa sede si evidenzia che le imprese devono rispettare le varie normative di riferimento relative sia alla propria attività sia alle professioni turistiche, e a questo proposito si richiamano alcune disposizioni a titolo esemplificativo: · D.Lgs. 79/2011 Allegato 1 “Codice della normativa statale in tema di turismo”: - art. 8: definizione di attività ricettiva e delle forniture e servizi erogabili (es. attrezzature e strutture a carattere ricreativo) e limiti (alle persone alloggiate, loro ospiti e ospitati in manifestazioni/convegni); - art. 18 e seguenti: definizione di agenzie di viaggio e turismo e loro attività e obblighi (es. art. 19: obbligo di assicurazione per lo svolgimento di attività di agenzia di viaggio e turismo, art. 20: obbligo di Direttore Tecnico); - art. 32 e seguenti: definizioni (tra le altre) di servizio turistico, servizio turistico integrativo, pacchetto turistico (la cui vendita è riservata alle agenzie di viaggio secondo norme puntuali). · LR 33 del 26 novembre 2001 Disciplina delle professioni turistiche - Disciplina le attività professionali di servizio al turista, per favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica; - L’esercizio delle attività di: - guida turistica - accompagnatore turistico - accompagnatore naturalistico - accompagnatore di turismo equestre - accompagnatore cicloturistico è riservato a coloro che hanno conseguito specifica abilitazione professionale e risultano iscritti negli elenchi professionali. A mero titolo esemplificativo: - una impresa con solo codice Ateco di struttura ricettiva o di agriturismo può erogare un servizio di natura didatticoesperienziale all’interno dell’azienda, ma non è titolato ad erogare ai propri clienti il servizio di accompagnamento turistico all’esterno della proprietà; - una impresa con solo codice Ateco di struttura ricettiva o di agriturismo potrà consentire l’utilizzo della piscina ai soli clienti che soggiornano nella struttura o che in essa partecipino a convegni o simili, mentre non potranno accedere alla piscina “turisti di passaggio” che non abbiano fruito dell’ospitalità della struttura stessa; - ai fini del presente Bando, nel caso in cui una cantina offra attività didattiche per i bambini, in contemporanea all’attività di degustazione per gli adulti, il servizio potrà essere a pagamento ma l’azienda dovrà essere dotata delle apposite autorizzazioni all’esercizio dell’attività didattica.
Ai fini del presente Bando, la risposta è positiva, ma l’azienda dovrà essere dotata delle apposite autorizzazioni all’esercizio dell’attività didattica (come previsto dal Bando). Si richiama in tal senso l’art. 25 della L.R. n. 1 del 22/01/2019 secondo cui: - comma 3: sono consentite le attività di ospitalità in alloggi o spazi aperti, locazione camere ad uso turistico, preparazione e somministrazione pasti e bevande, organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell’educazione alimentare-ambientale, ecc… - comma 4 “le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro”.
Si ritiene che il semplice acquisto di un mezzo di trasporto (ancorché elettrico) non possa configurarsi come servizio turistico come definito ai sensi dell’art. 2 del Bando Pubblico e pertanto l’intervento non rientri nelle tipologie di interventi ammissibili previsti dall’articolo 10 del Bando.
Il Bando, all’art. 22.7 prevede che “la procedura si conclude entro 120 giorni dall’avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando”; tali tempi potranno essere sensibilmente ridotti in relazione al numero di domande che perverranno.
Il Bando, all’articolo 12.2 comma 4 lettera d) riporta che per gli interventi che prevedono la realizzazione di PISCINE vale quanto segue: “d.1) saranno ammesse esclusivamente piscine interrate o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell’Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le “piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa”, per le quali sia stata rilasciata l’apposita autorizzazione dagli Enti competenti.” Le piscine devono pertanto essere adatte all’accesso al pubblico in base al sopra citato regolamento; il GAL valuterà il possesso di tali requisiti, che dovranno essere chiaramente rilevabili dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dai richiedenti già al momento della presentazione della domanda di sostegno.